Sentenza 50/2014 (ECLI:IT:COST:2014:50)
Massima numero 37779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
10/03/2014; Decisione del
10/03/2014
Deposito del 14/03/2014; Pubblicazione in G. U. 19/03/2014
Massime associate alla pronuncia:
37778
Titolo
Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata registrazione entro il termine di legge, ovvero registrazione di un contratto con un importo inferiore a quello effettivo, ovvero registrazione di un contratto di comodato fittizio - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilità dalle parti - Previsione che, a decorrere dalla registrazione volontaria o d'ufficio, la locazione abbia una durata di quattro anni prorogabile per ulteriori quattro e che il canone annuo sia fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, con indicizzazione Istat - Difetto di delega - Disciplina non riconducibile all'ambito oggettivo e agli obiettivi perseguiti dalla delega - Inosservanza dell'obbligo contenuto nella legge di delega di adeguamento ai principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità.
Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata registrazione entro il termine di legge, ovvero registrazione di un contratto con un importo inferiore a quello effettivo, ovvero registrazione di un contratto di comodato fittizio - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilità dalle parti - Previsione che, a decorrere dalla registrazione volontaria o d'ufficio, la locazione abbia una durata di quattro anni prorogabile per ulteriori quattro e che il canone annuo sia fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, con indicizzazione Istat - Difetto di delega - Disciplina non riconducibile all'ambito oggettivo e agli obiettivi perseguiti dalla delega - Inosservanza dell'obbligo contenuto nella legge di delega di adeguamento ai principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo del difetto di delega, l'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella parte in cui prevedono un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l'estensione di tale disciplina - e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati - anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati. Il sindacato di legittimità costituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti da un lato le disposizioni che determinano l'oggetto, i princípi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princípi e i criteri direttivi della delega. In tale attività ermeneutica occorre considerare anche la possibilità - intrinseca nello stesso strumento della delega, specie ove riguardi interi settori di disciplina o, comunque, organici complessi normativi - che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, senza potersi spingere ad allargarne l'oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse. Alla luce di tali coordinate interpretative, emerge che la disciplina oggetto di censura si presenta del tutto priva di "copertura" da parte della legge di delegazione in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega. Infatti, la legge delega n. 42 del 2009 - volta a stabilire in via esclusiva i princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, Cost. - presenta un ambito normativo rispetto al quale la disciplina denunciata risulta del tutto estranea. La disciplina censurata, inoltre, non rispetta un preciso enunciato contenuto nella legge delega, formalmente e sostanzialmente evocabile quale principio e criterio direttivo generale, secondo il quale nell'esercizio della delega occorre rispettare i princípi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Vengono disattesi, in particolare, sia il principio secondo il quale le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto, sia gli obblighi di informazione del contribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo del difetto di delega, l'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella parte in cui prevedono un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l'estensione di tale disciplina - e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati - anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati. Il sindacato di legittimità costituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti da un lato le disposizioni che determinano l'oggetto, i princípi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princípi e i criteri direttivi della delega. In tale attività ermeneutica occorre considerare anche la possibilità - intrinseca nello stesso strumento della delega, specie ove riguardi interi settori di disciplina o, comunque, organici complessi normativi - che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, senza potersi spingere ad allargarne l'oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse. Alla luce di tali coordinate interpretative, emerge che la disciplina oggetto di censura si presenta del tutto priva di "copertura" da parte della legge di delegazione in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega. Infatti, la legge delega n. 42 del 2009 - volta a stabilire in via esclusiva i princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, Cost. - presenta un ambito normativo rispetto al quale la disciplina denunciata risulta del tutto estranea. La disciplina censurata, inoltre, non rispetta un preciso enunciato contenuto nella legge delega, formalmente e sostanzialmente evocabile quale principio e criterio direttivo generale, secondo il quale nell'esercizio della delega occorre rispettare i princípi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Vengono disattesi, in particolare, sia il principio secondo il quale le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto, sia gli obblighi di informazione del contribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto.
- Sul rapporto tra legge di delega e norma delegata, v. le citate decisioni nn. 219/2013, 80/2012 e 293/2010.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
14/03/2011
n. 23
art. 3
co. 8
decreto legislativo
14/03/2011
n. 23
art. 3
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 55
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 05/05/2009
n. 42
art. 2
co. 2
legge 05/05/2009
n. 42
art. 11
legge 05/05/2009
n. 42
art. 12
legge 05/05/2009
n. 42
art. 13
legge 05/05/2009
n. 42
art. 21
legge 05/05/2009
n. 42
art. 25
legge 05/05/2009
n. 42
art. 26
legge 27/07/2000
n. 212
art. 6
co. 2
legge 27/07/2000
n. 212
art. 10
co. 3