Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso, formalmente accettata dalla Regione resistente - Estinzione del giudizio.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, e 4, comma 68, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettere e), r) ed s), e terzo, e 120, primo comma, Cost., e agli artt. 4, 5 e 51 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, la rinuncia al ricorso, formalmente accettata dalla controparte, seppur parziale, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio relativamente alle questioni oggetto di rinuncia.
- V., per un caso analogo, sentenza n. 77/ 2013.