Impresa e imprenditore - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sportello unico per le attività produttive - Mancata attivazione entro il termine stabilito - Potere sostitutivo delle camere di commercio nei confronti dei Comuni - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione censurata, medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 10, comma 69, lett. b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost. e agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, la disposizione impugnata, che aveva introdotto un potere sostitutivo delle camere di commercio nei confronti dei Comuni, esercitabile nell'ipotesi in cui questi ultimi non avessero provveduto ad attivare gli sportelli unici entro il termine del 30 giugno 2011, è stata abrogata ad opera dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2011, entrata in vigore il 7 aprile 2011, quindi prima che essa abbia potuto trovare applicazione.
- Per casi analoghi, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 19/2014 e n. 298/2013.