Impresa e imprenditore - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sportello unico per le attività produttive - Termine finale per l'attivazione - Proroga al 30 giugno 2011, in contrasto con la disciplina statale - Disciplina ascrivibile alla materia del coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., l'art. 10, commi 68 e 69, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, nella parte in cui le disposizioni impugnate sono intervenute sul termine previsto per l'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive. La disciplina dello sportello unico per le attività produttive, infatti, riguarda non solo la regolamentazione dei compiti e del funzionamento, ma anche il termine entro cui deve essere attivato e rientra nella materia del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e non è indicata dagli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tra le materie di potestà legislativa regionale.
- Sulla riconducibilità della disciplina dello sportello unico per le attività produttive alla materia del "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale", vedi la citata sentenza n. 15/2010.