Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro - Esonero dall'osservanza dei limiti stabiliti dal legislatore statale con il d.l. n. 78 del 2010 - Disposizioni costituenti principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, commi 30 e 31, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, riguardante assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro. La disposizione censurata, infatti, contrasta con le disposizioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78 del 2010, che hanno natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia. L'art. 12, comma 30, della legge impugnata, infatti, pur richiamando espressamente gli obiettivi stabiliti dalle dette disposizioni statali, fissa, attraverso il rinvio alla legge regionale n. 24 del 2009, un limite diverso da quello in esse stabilito e contempla una serie di deroghe non individuate dal legislatore nazionale. Parimenti illegittimo è l'art. 12, comma 31, che, non sottoponendo l'Agenzia regionale del lavoro al limite per le assunzioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, introduce una deroga, non prevista dal legislatore statale, all'ambito soggettivo di applicazione di tale principio di coordinamento della finanza pubblica.
- Sull'applicabilità alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale, v. da ultimo, le citate sentenze nn. 3/2013 e 217/2012).
- Sulla natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» delle disposizioni di cui al d.l. n. 78 del 2010, v., da ultimo, sentenza n. 289/2013.
- Sulle modifiche che hanno interessato il d.l. n. 78 del 2010, peraltro senza alterarne la «sostanza normativa», v. la citata sentenza n. 148/2012.