Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assunzioni di personale - Potere della Giunta regionale di autorizzare gli enti locali ad assunzioni in deroga al limite già stabilito dalla legislazione regionale - Contrasto con le disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 che impongono alle pubbliche amministrazioni una riduzione delle spese per il personale e un limite alle assunzioni - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2011). La disposizione censurata, infatti, aggiungendo nuove fattispecie a quelle già previste dalla legge regionale n. 24 del 2009 e attribuendo alla Giunta regionale il potere di autorizzare ulteriori deroghe, contrasta con l'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica. Tali ultimi principi - applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - impongono alle pubbliche amministrazioni una riduzione delle spese per il personale e un limite alle assunzioni, non consentendo l'incremento delle ipotesi di deroga a detto limite.