Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un senatore in danno di un magistrato, contenute in un articolo pubblicato su una rivista settimanale - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano - Insussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'attività politica del parlamentare - Carenza del necessario legame temporale tra attività parlamentare e attività esterna - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende procedimento penale davanti al G.i.p. del Tribunale ordinario di Milano, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento dell'impugnata deliberazione di insindacabilità. Le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. a condizione che siano legate da un nesso funzionale con l'esercizio di funzioni parlamentari; a tal fine, devono concorrere due requisiti: a) un legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni. Nella specie, il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia dal senatore (all'epoca dei fatti) e il disegno di legge richiamato dalla difesa del Senato va escluso per difetto di entrambi i requisiti. Il disegno di legge, infatti, è stato presentato quattro mesi e mezzo dopo la pubblicazione dell'articolo che avrebbe avuto la finalità di divulgarne i contenuti e quindi non è idoneo, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a fungere da elemento di riferimento agli effetti della garanzia dell'insindacabilità, né può attribuirsi rilievo alla circostanza che la sua «elaborazione» possa essere avvenuta in epoca «quasi contestuale» alla pubblicazione dell'articolo, atteso che solo a partire dal momento della presentazione esso acquisisce formale esistenza giuridica. Inoltre, la relazione di accompagnamento del disegno di legge, concernente la proposta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia, non contiene il minimo riferimento alla vicenda cui si riferiscono le dichiarazioni asseritamente diffamatorie, potendo, al più, ravvisarsi un mero collegamento tematico o la inerenza ad un medesimo argomento di rilievo molto generale, relativo ai problemi della giustizia.
- Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 25/2013.
- Nel senso dell'ammissibilità del ricorso nel quale il giudice abbia omesso di indicare le dichiarazioni asseritamente diffamatorie, limitandosi a riprodurre il capo di imputazione, quando per il carattere analitico dell'imputazione sia consentito alla Corte di raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare, v. la citata sentenza n. 205/2012.
- Sul nesso funzionale, v. la citata sentenza n. 305/2013.
- Nel senso che non possono fungere da elementi di riferimento, agli effetti della garanzia dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., atti compiuti dal parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni extra moenia, v. la citata sentenza n. 82/2011.
- Sul requisito della «sostanziale corrispondenza di significato», v. la citata sentenza n. 96/2011.
- Nel senso che un'interpretazione del concetto di nesso funzionale sganciato dal collegamento diretto fra opinioni espresse e atti della funzione non è compatibile con il disegno costituzionale, v. la citata sentenza n. 313/2013.