Ordinanza 56/2014 (ECLI:IT:COST:2014:56)
Massima numero 37789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  24/03/2014;  Decisione del  24/03/2014
Deposito del 27/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Prevista non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi "anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008", che ha dettato norme sulla deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi - Asserita violazione del principio di capacità contributiva in relazione all'aumento della base imponibile del reddito d'impresa in misura pari all'IRAP non deducibile sulle spese per prestazione di lavoro - Asserita violazione del principio di eguaglianza tra imprese in relazione alla diversa incidenza delle spese per prestazioni di lavoro nella composizione del reddito - Asserita violazione del principio di tutela del lavoro, in relazione alla penalizzazione del lavoro quale fattore di produzione, conseguente all'indeducibilità dell'IRAP - Ius superveniens intervenuto, con efficacia retroattiva, in materia di deducibilità dell'IRAP, con espresso riferimento alle disposizioni censurate - Necessità che il giudice rimettente operi una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009)], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi anche dopo l'entrata in vigore del suddetto art. 6, che ha dettato norme sulla deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi. Infatti, successivamente alla proposizione della questione, il quadro normativo di rifermento è mutato, stante l'entrata in vigore dapprima dell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 2011), che ha dettato norme in materia di «Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani», riguardanti anche il tributo in oggetto; e, poi, dell'art. 4, comma 12, del d.l. n. 16 del 2012, che ha inserito nell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 il comma 1-quater, ove è previsto che: «In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo». Il suindicato ius superveniens è intervenuto, anche retroattivamente, in materia di deducibilità dell'IRAP, con espresso riferimento alla disposizione censurata dall'ordinanza di remissione. Pertanto la modifica del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente affinché operi una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

- In materia di restituzione degli atti per ius superveniens, v. le citate ordinanze nn. 232/2012, 190/2012, 182/2012 e 180/2012.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 2

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 6  co. 

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte