Ordinanza 57/2014 (ECLI:IT:COST:2014:57)
Massima numero 37790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  24/03/2014;  Decisione del  24/03/2014
Deposito del 27/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37791


Titolo
Elezioni - Elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Sistema elettorale che non permette al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati - Asserita lesione del diritto di voto libero, uguale e segreto - Censura di norme elettorali che non devono essere applicate nei giudizi a quibus - Questione diretta ad introdurre un controllo di costituzionalità, surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti costituzionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, commi 1, numero 5), e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005) e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (nel testo risultante dalla citata legge del 2005), impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono norme per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non permettono al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati, ma lasciano allo stesso la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti, attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali, determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati, i quali, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, tutte le impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 1 del 2014, sicché è venuto meno l'oggetto delle questioni, perché a seguito di tale decisione, le predette norme sono state già rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc. Inoltre, dalla stessa prospettazione emerge chiaramente che, per la definizione dei giudizi principali, il rimettente non è in alcun modo chiamato ad applicare le censurate norme elettorali, dovendo egli esclusivamente accertare la penale responsabilità di due cittadini extracomunitari, per i reati loro rispettivamente ascritti di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo. Nella specie, l'impugnazione delle menzionate norme elettorali si configura quale tentativo da parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità, che risulta surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, essendo del tutto carente il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale. D'altra parte, la radicale mancanza d'incidentalità del richiesto vaglio delle norme neppure può dirsi colmata dalla affermazione - peraltro formulata in maniera del tutto apodittica - di una conseguente "non prescrittività" delle leggi approvate dai Parlamenti succedutisi dopo il dicembre del 2005 (e costituiti sulla base di norme elettorali incostituzionali) e quindi anche di quelle penali applicabili nei processi a quibus.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato, v. la citata sentenza n. 1/2014.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme già dichiarate costituzionalmente illegittime, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 321/2013, 294/2013, 280/2013 e 257/2013.

- Sull'indispensabile requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 306/2013, 196/2013, 176/2013 e 81/2013.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 4  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 59  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 2

legge  21/12/2005  n. 270  art.   co. 

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 14  co. 1

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 2

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 4

legge  21/12/2005  n. 270  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 56  co. 1

Costituzione  art. 58  co. 1

Costituzione  art. 67

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3