Ordinanza 30/2024 (ECLI:IT:COST:2024:30)
Massima numero 46000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  06/02/2024;  Decisione del  06/02/2024
Deposito del 27/02/2024; Pubblicazione in G. U. 28/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  45997  45998  45999


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Significativo mutamento del quadro normativo (in particolare: abrogazione di legge-provvedimento che aveva «legificato» il provvedimento contro cui il ricorrente aveva agito dinnanzi al GA) - Interesse ad agire - Sussistenza al momento del passaggio in decisione - Necessità di valutazione del rimettente sull'interesse alla pronuncia del GA - Conseguente restituzione degli atti (nel caso di specie: restituzione degli atti relativi alle questioni aventi ad oggetto la disposizione che sancisce la risoluzione della convenzione tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa, relativa alla concessione delle autostrade A24 e A25, già disposta in via amministrativa con decreto del MIMS). (Classif. 111011).

Testo

Il significativo mutamento del quadro normativo comporta la restituzione degli atti al rimettente, cui spetta verificarne l’incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo, non legittimando la Corte costituzionale a dichiarare direttamente l’inammissibilità delle questioni per irrilevanza sopravvenuta. (Precedenti: S. 171/2023; O. 72/2023 - mass. 45537; O. 36/2023 - mass. 45473; O. 231/2022 - mass. 45196; O. 97/2022 - mass. 44823; O. 243/2021 - mass. 44407).

L’interesse ad agire, quale requisito per l’ottenimento di una pronuncia nel merito, è necessario e sufficiente che sussista nel momento del passaggio in decisione, sicché la sua valutazione è soggetta alla disciplina vigente in quel tempo.

(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al TAR Lazio, sez. quarta, per il riesame, alla luce del mutato quadro normativo, della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost. – dell’art. 2 del d.l. n. 85 del 2022, non conv., disciplina trasfusa, poi, nell’art. 7-ter del d.l. n. 68 del 2022, come conv., nella parte in cui sancisce la risoluzione della convenzione unica sottoscritta tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa relativa alla concessione delle autostrade A24 e A25 - già disposta in via amministrativa con decreto del MIMS -, e assegna la gestione provvisoria della rete viaria all’ANAS. Successivamente, l’art. 14-bis del d.l. n. 145 del 2023, come conv., ha reintegrato Strada dei Parchi spa in tale concessione, a far data dal 1° gennaio 2024, abrogando così le norme censurate, mediante nuova regolazione della materia. Tanto le disposizioni censurate quanto lo ius superveniens influiscono – in termini opposti – sull’interesse ad agire della concessionaria ricorrente, che il giudice amministrativo deve riscontrare al momento del passaggio in decisione. Il riscontro e l’atteggiarsi dell’interesse alla pronuncia vanno, pertanto, rivalutati alla luce del sopraggiunto art. 14-bis citato. Inoltre, l’abrogata legge-provvedimento di cui all’art. 7-ter, avendo esaurito i suoi effetti con la risoluzione del rapporto concessorio, assegnato a un soggetto terzo, non è neppure destinata ad ulteriori applicazioni).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/07/2022  n. 85  art. 2  co. 

decreto-legge  16/06/2022  n. 68  art. 7  co. 

legge  05/08/2022  n. 108  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte