Processo penale – Incompatibilità del giudice – Fondamento – Salvaguardia della terzietà e imparzialità della giurisdizione – Condizioni – Valutazione di atti anteriormente compiuti ai fini dell’assunzione di una decisione, sua attinenza al merito dell’ipotesi accusatoria e collocazione in una diversa fase del procedimento – Necessario bilanciamento con i relativi oneri organizzativi – Inapplicabilità quando le precedenti valutazioni astrattamente «pregiudicanti» si collochino nella medesima fase del procedimento – Ratio – Necessità di assicurare la continuità del procedimento, evitandone la frammentazione, anche in ragione della natura del processo decisionale, attività intellettuale dinamica. (Classif. 199028).
Le norme sull’incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. L’esigenza di prevedere un’ipotesi di incompatibilità sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione al medesimo giudizio, un’attività pregiudicante, e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una sede pregiudicata dalla propria precedente attività; perché possa affermarsi la sussistenza di un pregiudizio, più in particolare, il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, ai fini dell’assunzione di una decisione; tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria e le precedenti valutazioni devono altresì collocarsi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 212/205 - mass. 47315; S. 190/2025 - mass. 47166; S. 182/2025 - mass. 47112; S. 209/2024 - mass. 46551; S. 179/2024 - mass. 46473, 46474, 46475; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).
Il rigore del regime delle incompatibilità non può determinare oneri organizzativi eccessivi per la giurisdizione, sicché le relative norme vanno applicate quando sussista una effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell’amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell’imparzialità.
L’incompatibilità non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente «pregiudicanti» si collochino nella medesima fase del procedimento, anche in ragione del fatto che in qualunque processo decisionale, inteso come attività intellettuale dinamica, il titolare dell’organo competente matura in itinere il proprio convincimento; pertanto, all’interno di ciascuna delle fasi in cui si articola il giudizio – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito – deve essere preservata l’esigenza di continuità dello stesso, determinandosi altrimenti un’eccessiva frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47113; S. 179/2024 - mass. 46473; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 91/2023; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495)