Straniero - Condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 del codice di procedura penale - Ritenuto ostacolo "automatico" al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza - Mancata compiuta considerazione dell'orientamento interpretativo giurisprudenziale che ha reputato applicabile nella fattispecie il sistema di tutela rafforzata, garantita attraverso lo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Omesso tentativo di interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nelle parti in cui stabiliscono che «le condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 cod. pen., nonché le condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 cod. proc. pen. sono considerate "automaticamente" ostative al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione». Deve essere premesso che la questione è rilevante soltanto con riferimento all'art. 9, comma 4, suindicato, in quanto nel giudizio a quo è in contestazione esclusivamente la legittimità del diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la cui disciplina è contenuta in modo autonomo ed esaustivo nella norma suddetta. La questione, prospettata principalmente sulla auspicata riferibilità alla normativa impugnata del principio enunciato dalla sentenza n. 172 del 2012, risulta supportata da una carente motivazione sulla rilevanza. Infatti, il TAR remittente non ha minimamente tenuto conto del consistente orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad escludere i rilevati automatismi nei confronti di coloro che abbiano richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, indirizzo condiviso dallo stesso Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, nel parere reso in data 13 febbraio 2013 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale mancata considerazione si risolve in una carente esposizione degli argomenti in ordine al presupposto interpretativo da cui muove il remittente e, d'altro canto, si traduce nella carenza del dovuto approfondimento delle ragioni impeditive della menzionata interpretazione adeguatrice.
- Sull'ammissibilità di questioni sollevate da un giudice che abbia accolto la domanda cautelare sul presupposto della non manifesta infondatezza del proposto quesito di costituzionalità e sino all'esito della relativa decisione e che, quindi, non abbia esaurito la propria potestas iudicandi, v., ex multis, la citata sentenza n. 83/2013.
- Per il principio secondo cui l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 contiene, in modo autonomo ed esaustivo, la disciplina del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, v. la citata sentenza n. 202/2013.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, v. la citata sentenza n. 172/2012.