Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Generico riferimento ad una precedente restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale - Omessa indicazione di qualsivoglia elemento identificativo della controversia - Difetto di plausibile motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 70, 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, e 81 Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Con riguardo alla controversia al suo esame, infatti, il rimettente fa esclusivo generico riferimento ad una precedente restituzione degli atti da parte del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza offrire alcun elemento identificativo utile ai fini del controllo della rilevanza della questione.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 21/2014.