Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Censura della parte in cui sono soppressi il Tribunale ordinario di Sanremo e la relativa sezione distaccata di Ventimiglia - Generico riferimento ad una precedente restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale - Omessa indicazione di qualsivoglia elemento identificativo della controversia - Difetto di plausibile motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata Tabella A, impugnato, in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 Cost., limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia. Con riguardo alla controversia al suo esame, infatti, il rimettente fa esclusivo generico riferimento ad una precedente restituzione degli atti da parte del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza offrire alcun elemento identificativo utile ai fini del controllo della rilevanza della questione.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 21/2014.