Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - Questioni già decise con la sentenza n. 237 del 2013 - Misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento, agli artt. 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Come già affermato nella sentenza n. 237 del 2013, la disposizione censurata, introdotta in sede di conversione, non altera l'omogeneità del decreto-legge, in quanto diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; né è violato l'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa.
- Nel senso che la potestas iudicandi del giudice a quo non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi, in tal caso, ritenere di carattere provvisorio e temporaneo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 83/2013.