Ordinanza 59/2014 (ECLI:IT:COST:2014:59)
Massima numero 37796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
24/03/2014; Decisione del
24/03/2014
Deposito del 27/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Titolo
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Censura della parte in cui si sopprime il Tribunale di Orvieto - Questioni già decise con la sentenza n. 237 del 2013 - Misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza - Manifesta infondatezza della questione.
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Censura della parte in cui si sopprime il Tribunale di Orvieto - Questioni già decise con la sentenza n. 237 del 2013 - Misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, impugnato, in riferimento agli artt. 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di Orvieto. La manifesta infondatezza della questione proposta in riferimento alla delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 (di conversione del d.l. n. 138 del 2011), comporta la manifesta infondatezza anche della questione sollevata nei confronti del decreto delegato in ragione dell'asserita illegittimità costituzionale della delega.
- Sulla delega alla riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio, v. la citata sentenza n. 237/2013.Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
07/09/2012
n. 155
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
co. 1
Costituzione
art. 72
co. 4
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte