Ordinanza 59/2014 (ECLI:IT:COST:2014:59)
Massima numero 37797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  24/03/2014;  Decisione del  24/03/2014
Deposito del 27/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37793  37794  37795  37796


Titolo
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Censura della parte in cui è soppressa la sezione distaccata di Cesena - Questioni già decise con la sentenza n. 237 del 2013 - Misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost. con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) e b), della legge n. 148 del 2011, nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena. Come già affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Nell'adozione del decreto legislativo sono state poi considerate, specificamente, le singole realtà. Ne deriva che, da una parte, risulta che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall'altra, che la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi, posto che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado. La possibilità di sopprimere o ridurre le sezioni distaccate risponde, inoltre, all'obiettivo di garantire che ciascun tribunale possa acquisire una dimensione media quanto più possibile vicina al modello ideale di ufficio giudiziario, individuato secondo il ricorso a standard oggettivi in grado di garantire anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati. Quanto alla soppressione del Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, essa è stata disposta per una funzionale riorganizzazione degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Bologna.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 2  lett. b)

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 2  lett. b)