Sentenza 60/2014 (ECLI:IT:COST:2014:60)
Massima numero 37798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  24/03/2014;  Decisione del  24/03/2014
Deposito del 28/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37799  37800


Titolo
Università - Imposizione di vincoli e limiti alle assunzioni - Facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi espletati - Facoltà asseritamente limitata agli atenei "non virtuosi", mentre quelli "virtuosi" incorrerebbero nel limite complessivo del cinquanta per cento - Asserita lesione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza - Asserita violazione dell'autonomia universitaria, non giustificata dal perseguimento di obiettivi di carattere economico e finanziario - Asserita violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Possibilità di dare alla norma censurata un significato conforme a Costituzione, che riconosce all'intervento legislativo un carattere sanzionatorio per gli atenei "non virtuosi" e una natura premiale per gli atenei "virtuosi"- Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, impugnato con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., che pone vincoli e limiti per le assunzioni da parte delle Università, anche relativamente ai ricercatori vincitori di concorso. Non è condivisibile, infatti, la tesi sostenuta dal rimettente in base alla quale la normativa censurata fisserebbe regole differenti a seconda che si tratti di università cosiddette "non virtuose" (che hanno, cioè, superato un determinato limite di spesa fissato dalla legge) e atenei "virtuosi, prevedendo per le prime un generale divieto di procedere a nuove assunzioni, salvo la possibilità di completare quelle dei ricercatori vincitori di procedure concorsuali in atto; per i secondi, invece, le nuove assunzioni, pur non essendovi un divieto assoluto, sarebbero limitate a un contingente numericamente tale da produrre una spesa non superiore al cinquanta per cento di quella relativa all'anno precedente, senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia diretta a favorire il completamento delle procedure concorsuali in atto, sia pure ad invarianza di spesa. Posto che una disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima non quando sia possibile trarne un significato in contrasto con il dettato costituzionale, ma quando non sia possibile dedurne alcun significato conforme a Costituzione, la ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente non può trovare accoglimento poiché fondata su un erroneo presupposto interpretativo che finisce per sovvertire la ratio dell'intervento legislativo, comportando che gli atenei "non virtuosi" ben potrebbero, nel completare le assunzioni dei ricercatori di cui sopra, oltrepassare il limite del cinquanta per cento che, invece, sarebbe operativo per le università "virtuose". Le censure sollevate, quindi, risultano non fondate proprio perché i commi censurati devono essere interpretati nel senso che anche le università rispettose dei parametri legislativi possono completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi, e, conseguentemente, il limite del cinquanta per cento deve essere inteso come relativo alla assunzione di personale ulteriore rispetto ai ricercatori già vincitori di concorso. Da ciò consegue anche la non fondatezza delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 33 e 97 Cost., basate sull'idea che il legislatore può imporre vincoli e limiti all'esercizio dell'autonomia universitaria o incidere su alcune scelte organizzative e gestionali delle amministrazioni pubbliche purché non siano frutto di scelte irragionevoli e ingiustificate. Infatti, dalla ricordata interpretazione, conforme a Costituzione, della normativa censurata deriva l'esclusione del carattere irragionevole della stessa.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/11/2008  n. 180  art. 1  co. 1

decreto-legge  10/11/2008  n. 180  art. 1  co. 3

legge  09/01/2009  n. 1  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte