Università - Imposizione di vincoli e limiti alle assunzioni - Censura della norma che subordina la non operatività del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all'avvenuto espletamento della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2009, di conversione del d.l. n. 180 del 2008 - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento - Incertezza del petitum - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per incertezza del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la non operatività del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all'avvenuto espletamento - vale a dire, all'avvenuta conclusione - della procedura concorsuale alla data di entrata della legge di conversione del predetto decreto. Posto che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione sia delle modalità di tale blocco, sia di eventuali eccezioni, sia dei tempi entro i quali queste ultime sono destinate ad operare, ad ogni modo l'ordinanza di rimessione presenta un petitum incerto, perché non indica se viene chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli la norma censurata oppure una pronuncia additiva, dai contenuti non chiariti.
- Sull'individuazione della data a cui fare riferimento per l'assunzione di una o più categorie di personale, v. le citate sentenze nn. 94/2009, 341/2007, 35/2004 e ordinanza n. 61/2010.
- Sull'inammissibilità della questione perché l'ordinanza di rimessione presenta un petitum incerto, che non chiarisce se viene chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli integralmente la norma censurata ovvero una pronuncia additiva, v. la citata ordinanza n. 318/2013.