Regioni - Potere sostitutivo dello Stato - Condizioni per il suo esercizio - Inerzia o crisi dell'autonomia territoriale - Necessità, in vista del suo possibile esercizio, di garantire rimedi per evitare la sostituzione, o comunque per far interloquire l'ente sostituito nel procedimento sostitutivo - Esercizio del potere alla luce del principio di leale collaborazione. (Classif. 215014).
L’esercizio dei poteri sostitutivi presuppone una situazione di crisi dell’autonomia, che può giungere sino al punto in cui le concorrenti competenze regionali, con le quali l’impugnata normativa statale interferisce, possano essere temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse. In tal caso, la legge deve apprestare congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione. Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento. (Precedenti: S. 233/2019 - mass. 41646; S. 43/2004 - mass. 28311).