Impiego pubblico - Trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, negli anni 2011, 2012 e 2013 - Previsione che non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010 - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserito contrasto con lo statuto regionale per l'imposizione di limiti a minute voci di spesa e la previsione delle specifiche modalità di contenimento delle stesse - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. ed all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto esso stabilisce che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. La norma impugnata, infatti, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».
- Sull'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le sentenze nn. 215/2012 e 173/2012.
- Sulla produzione in giudizio degli atti di ratifica dei Consigli provinciali non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012; nonché sulla scusabilità dell'errore determinato dalla mancata tempestività della ratifica e del relativo deposito per i ricorsi promossi prima della sentenza n. 142 del 2012, v. le citate sentenze nn. 202/2012, 203/2012, 142/2012, 178/2012 e 219/2013.
- Sulla riconducibilità della previsione di cui all'art. 9, primo comma, del d.l. n. 78 del 2010 alla materia «coordinamento della finanza pubblica», v. la citata sentenza n. 215/2012.