Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui - Riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro - Riduzione del 10 per cento delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto prevede, nel primo periodo, che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, e che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento. Infatti, tale norma è stata rimossa dalla sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.
- Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale divenute prive di oggetto, v. le citate sentenze nn. 294/2012, 303/2012, 125/2013.