Impiego pubblico - Trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni - Previsione che sino al 31 dicembre 2013 non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Infatti, tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante a lavoratori il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». La norma, pertanto, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
- Sulla riconducibilità del trattamento economico dei dirigenti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile», v. la sentenza n. 18/2013.