Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto dispone che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Infatti, tale norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella materia di «coordinamento della finanza pubblica» ed ha natura di principio fondamentale poiché introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio.
- Sulla natura di principio fondamentale della materia dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, v. la sentenza n. 215/2012.