Sentenza 61/2014 (ECLI:IT:COST:2014:61)
Massima numero 37805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  24/03/2014;  Decisione del  24/03/2014
Deposito del 28/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37801  37802  37803  37804  37806  37807  37808


Titolo
Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, num. 1), ed al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Tale norma, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». Essa, peraltro, rafforza il principio già espresso dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

- Sulla riconducibilità dei rapporti di impiego del personale dirigenziale regionale e provinciale alla materia «ordinamento civile», v. la sentenza n. 173/2012.

- Sui vincoli discendenti dalla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» sugli enti ad autonomia differenziata, anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, v. la sentenza n. 77/2013.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 3

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 

Altri parametri e norme interposte