Sentenza 61/2014 (ECLI:IT:COST:2014:61)
Massima numero 37807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  24/03/2014;  Decisione del  24/03/2014
Deposito del 28/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37801  37802  37803  37804  37805  37806  37808


Titolo
Impiego pubblico - Previsione che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Previsione che, per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 - Previsione che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Insussistenza - Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che, per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Infatti, tale norma, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», si limita a porre, quale principio fondamentale della materia, un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa al personale, lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.

- Sul «coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze n. 173/2012, 18/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 28

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte