Partecipazioni pubbliche - Previsione che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Invero, tale norma è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» là dove essa prevede che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato. La disciplina delle assunzioni è estranea ai profili strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa e deve essere ricondotta anche per tali profili alla normativa in tema di ordinamento delle società di capitali, oggetto di norme di diritto privato.
- Sulla riconducibilità della disciplina in tema di regime giuridico delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla materia dell'«ordinamento civile», v. la sentenza. n. 326/2008.
- Sulla riconducibilità della disciplina delle assunzioni di cui all'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78/2010 alla materia dell'«ordinamento civile», v. la citata sentenza n. 173/2012.