Sentenza 62/2014 (ECLI:IT:COST:2014:62)
Massima numero 37809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  24/03/2014;  Decisione del  24/03/2014
Deposito del 28/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37810


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Possibilità per alcune strutture sanitarie di stipulare accordi contrattuali senza la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse - Ricorso del Governo - Carenza di motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per carente motivazione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto − stabilendo che «Ai fini della continuità assistenziale le convenzioni già in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia» − autorizzerebbe la stipula da parte di alcune strutture sanitarie di accordi contrattuali senza la (o a prescindere dalla) positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse, in violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Il ricorrente si limita ad enucleare nel dettaglio la disciplina statale, ma motiva il ricorso solo sull'esistenza in tale legislazione del principio dell'accreditamento delle strutture sanitarie, senza indicare le ragioni in base alle quali ritiene che le norme regionali impugnate ne comporterebbero la violazione. Il ricorso è dunque privo di qualsiasi svolgimento argomentativo circa i motivi della violazione, da parte delle norme impugnate, del principio di accreditamento evocato quale parametro interposto dalla legislazione statale nella materia concorrente della «tutela della salute».

- Sull'inammissibilità di questioni per carenza di motivazione del ricorso, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 114/2013, 309/2012, 115/2012, 99/2012 e 312/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  06/02/2013  n. 7  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  bis

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  ter

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  quater

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  quinquies