Sentenza 62/2014 (ECLI:IT:COST:2014:62)
Massima numero 37810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
24/03/2014; Decisione del
24/03/2014
Deposito del 28/03/2014; Pubblicazione in G. U. 02/04/2014
Massime associate alla pronuncia:
37809
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Soppressione del capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle Aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per l'eliminazione dello stanziamento a fronte di una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi - Insussistenza - Prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Soppressione del capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle Aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per l'eliminazione dello stanziamento a fronte di una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi - Insussistenza - Prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, sopprimendo il capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle Aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo (rimborsi previsti dalla legge regionale n. 25 del 1996) senza abrogare gli artt. 1 e 2 della legge regionale del 1996 (che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso), avrebbe fatto mancare la copertura finanziaria ad una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi. La legge regionale n. 25 del 1996, all'art. 2, comma 2, stabilisce che il rimborso delle spese da essa previste «è corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui». Risulta, pertanto, evidente l'erroneità del presupposto interpretativo in cui è incorso il ricorrente, rappresentato dal ritenere la Regione obbligata ad erogare il rimborso nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge anche se nel bilancio regionale non siano destinate risorse a tale finalità. Tale lettura è, infatti, smentita dal suindicato art. 2, comma 2, dal quale si desume che i rimborsi in oggetto sono una prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità. A ciò consegue che l'eliminazione dello stanziamento comporta soltanto che per l'anno 2013 non potranno essere erogati rimborsi, ferma restando la possibilità, per gli anni successivi, di destinare nuovamente risorse finanziarie disponibili per questa finalità.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, sopprimendo il capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle Aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo (rimborsi previsti dalla legge regionale n. 25 del 1996) senza abrogare gli artt. 1 e 2 della legge regionale del 1996 (che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso), avrebbe fatto mancare la copertura finanziaria ad una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi. La legge regionale n. 25 del 1996, all'art. 2, comma 2, stabilisce che il rimborso delle spese da essa previste «è corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui». Risulta, pertanto, evidente l'erroneità del presupposto interpretativo in cui è incorso il ricorrente, rappresentato dal ritenere la Regione obbligata ad erogare il rimborso nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge anche se nel bilancio regionale non siano destinate risorse a tale finalità. Tale lettura è, infatti, smentita dal suindicato art. 2, comma 2, dal quale si desume che i rimborsi in oggetto sono una prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità. A ciò consegue che l'eliminazione dello stanziamento comporta soltanto che per l'anno 2013 non potranno essere erogati rimborsi, ferma restando la possibilità, per gli anni successivi, di destinare nuovamente risorse finanziarie disponibili per questa finalità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
06/02/2013
n. 7
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte