Sentenza 31/2024 (ECLI:IT:COST:2024:31)
Massima numero 45988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  23/01/2024;  Decisione del  23/01/2024
Deposito del 29/02/2024; Pubblicazione in G. U. 06/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  45987  45989  45991  46447


Titolo
Sussidiarietà (principio di) - In genere - Avocazione di competenze legislative regionali allo Stato - Condizione - Necessario coinvolgimento delle regioni (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede, al fine di realizzare gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026, che la proposta di programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti elaborata dal commissario straordinario sia approvata con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, senza intesa con la Regione Puglia). (Classif. 249001).

Testo

Il principio di sussidiarietà, che consente l’avocazione a livello statale di competenze legislative proprie delle regioni, si interseca con quello di leale collaborazione, che impone allo Stato di valutare gli interessi in gioco e assumere le relative decisioni, per quanto possibile, attraverso un contraddittorio con le regioni interessate. Viene così enfatizzato il valore procedimentale della sussidiarietà, che trova la sua naturale esplicazione nel dialogo leale e collaborativo delle parti. In definitiva, qualora le regioni interessate, titolari di potestà legislativa concorrente o residuale, non vengano adeguatamente coinvolte nel processo decisionale oggetto di attrazione in sussidiarietà, ovvero il loro apporto collaborativo risulti ingiustificatamente ridotto, ne consegue una lesione del principio di leale collaborazione e degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Pertanto, la chiamata in sussidiarietà non può prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione, mentre l’adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto dal legislatore va valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiarietà e all’ampiezza delle competenze regionali coinvolte. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45291; S. 246/2019 - mass. 40850; S. 62/2005 - mass. 29204; S. 303/2003 - mass. 28036).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, l’art. 33, comma 5-ter, lett. b, del d.l. n. 13 del 2023, come conv., nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026. La disposizione impugnata dalla Regione Puglia viola i principi in materia di chiamata in sussidiarietà, per i quali non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell’esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase determinante quale è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell’elenco predisposto dal commissario. Per quanto riguarda l’individuazione dello strumento collaborativo maggiormente rispondente alle esigenze sottese all’attrazione in sussidiarietà, è da escludere infatti che si possa ritenere sufficiente l’acquisizione di un parere della Regione, adeguato nella diversa ipotesi di attrazione in sussidiarietà di funzioni caratterizzate da una natura eminentemente tecnica. L’attività in questione, infatti, oltre a incidere su materie legislative riservate alla competenza legislativa concorrente e residuale della Regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti di amministrazione attiva. Per tale motivo, l’unico strumento adeguato è quello dell’intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e Regione nonostante le reiterate trattative, attraverso una decisione unilaterale del Governo. La materia incisa in via predominante dalla disposizione impugnata è quella, concorrente, del governo del territorio, nonché quella concorrente dell’ordinamento sportivo, avuto riguardo agli interventi infrastrutturali sugli impianti sportivi oggetto di programmazione. Infine, in relazione alla realizzazione delle opere connesse e di contesto, viene incisa anche la materia del trasporto pubblico locale, che è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni). (Precedenti: S. 137/2018 - mass. 41372; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 278/2010 - mass. 34919; S. 285/2005 - mass. 29643).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/02/2023  n. 13  art. 33  co. 5

legge  21/04/2023  n. 41  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte