Stupefacenti e sostanze psicotrope - Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti - Disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto legge contenente disposizioni per il recupero dei tossicodipendenti detenuti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza dell'oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, nonché all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004 - dell'art. 4-bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), recante modifiche al trattamento sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti". Con la sentenza n. 32 del 2014, successiva alle ordinanze di rimessione, la disposizione impugnata, unitamente all'art. 4-vicies ter del medesimo decreto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; essa pertanto è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc, della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.