Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserito contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui il canone dovrebbe essere determinato esclusivamente in base ad un importo fisso e non progressivo nell'ambito di ogni tipologia di fruizione - Insussistenza - Erronea interpretazione della legislazione statale, la quale pone i soli principi della onerosità della concessione e della determinazione del canone in base all'effettiva entità dello sfruttamento della risorsa idrica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erronea interpretazione della normativa statale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti - poiché la determinazione dei canoni di concessione è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e considerato che la questione in esame riguarda gli anni 2004/2005 quando alle Province autonome già erano state trasferite le funzioni relative al demanio idrico statale (che comprendevano la «determinazione dei canoni di concessione» relativi «alle derivazioni di acqua pubblica») e era stata loro riconosciuta la potestà legislativa concorrente in tale materia - i soli principi emergenti dalla legislazione statale erano quelli della onerosità della concessione e della determinazione del canone in base all'effettiva entità dello sfruttamento della risorsa idrica. Non può, di contro, qualificarsi come espressione di un principio fondamentale il criterio di determinazione del canone in base ad un importo fisso e non progressivo, in quanto la legislazione statale non vietava che un maggior uso del bene pubblico potesse essere assoggettato a costi maggiori.
- Sulla riconducibilità della determinazione dei canoni di concessione alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», v., ex plurimis, sentenze nn. 383/2005, 8/2004 e 303/2003.