Sentenza 64/2014 (ECLI:IT:COST:2014:64)
Massima numero 37813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
26/03/2014; Decisione del
26/03/2014
Deposito del 01/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserito contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui "i canoni non possono essere aumentati indiscriminatamente, bensì aggiornati ogni certo numero di anni con provvedimento amministrativo adottato dalla autorità amministrativa che deve attenersi ad un criterio predeterminato, generalmente costituito dal tasso di inflazione, o dall'aumento del costo della vita, o da simili parametri" - Insussistenza - Indicazione quale parametro interposto dell'art. 1, comma 13, della legge provinciale n. 10 del 1983, come sostituito dall'art. 41, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2003, entrambi atti pariordinati a quello censurato - Non fondatezza della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserito contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui "i canoni non possono essere aumentati indiscriminatamente, bensì aggiornati ogni certo numero di anni con provvedimento amministrativo adottato dalla autorità amministrativa che deve attenersi ad un criterio predeterminato, generalmente costituito dal tasso di inflazione, o dall'aumento del costo della vita, o da simili parametri" - Insussistenza - Indicazione quale parametro interposto dell'art. 1, comma 13, della legge provinciale n. 10 del 1983, come sostituito dall'art. 41, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2003, entrambi atti pariordinati a quello censurato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Non è, infatti, pertinente il richiamo - come se esprimesse un principio non derogabile dal legislatore provinciale − al disposto dell'art. 1, comma 13, della legge prov. n. 10 del 1983 (introdotto dall'art. 34 della legge prov. n. 1 del 1999), come sostituito dall'art. 41, comma 2, della legge prov. n. 1 del 2003, secondo il quale «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT», in quanto atto pariordinato a quello che lo ha sostituito.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Non è, infatti, pertinente il richiamo - come se esprimesse un principio non derogabile dal legislatore provinciale − al disposto dell'art. 1, comma 13, della legge prov. n. 10 del 1983 (introdotto dall'art. 34 della legge prov. n. 1 del 1999), come sostituito dall'art. 41, comma 2, della legge prov. n. 1 del 2003, secondo il quale «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT», in quanto atto pariordinato a quello che lo ha sostituito.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
08/04/2004
n. 1
art. 29
co.
legge provincia Bolzano
29/08/2000
n. 13
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte