Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Aumento del canone da 15 a 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Lamentato intervento di aumento a distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale, con la legge n. 1 del 2003, aveva ribadito la regola dell'aggiornabilità biennale del canone - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario dell'affidamento all'invarianza dei canoni e della certezza del diritto - Asserita lesione della libertà di iniziativa economica - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Erronea evocazione della legge provinciale n. 1 del 2003, concernente l'attività amministrativa di competenza della Giunta provinciale, di adeguamento biennale del canone al costo della vita - Modificabilità della disciplina dei rapporti di durata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004. Il Tribunale remittente, infatti - censurando il fatto che la normativa impugnata è intervenuta a distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale ha ribadito la regola dell'aggiornabilità biennale del canone con la legge prov. n. 1 del 2003 - accomuna il criterio di determinazione del canone dettato dalla normativa censurata, all'attività amministrativa di competenza della Giunta provinciale, di adeguamento biennale del canone al costo della vita, che non è espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, ma costituisce la modalità concreta di esercizio della potestà normativa provinciale. Non è, inoltre, inaspettato l'effetto dell'aumento del canone prodotto dalla disposizione censurata in quanto l'adozione del criterio della graduazione del canone sulla base degli scaglioni di potenza non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva nella disciplina dell'utilizzazione dei beni demaniali, confermato, nel caso di specie, dalla reiterazione nel tempo dell'intervento normativo sospettato di illegittimità costituzionale.
- Sulla possibilità per il legislatore di emanare disposizioni che modificano in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata e sui relativi limiti, v. le citate sentenze nn. 302/2010, 236/2009, 206/2009, 264/2005, nonché la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02.
- Sull'adozione del criterio della graduazione del canone sulla base degli scaglioni di potenza quale decisione non improvvisa né arbitraria del legislatore, ma frutto di una linea evolutiva nella disciplina dell'utilizzazione dei beni demaniali, v. la citata sentenza n. 302/2010.