Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Aumento del canone da 15 a 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita adozione arbitraria di leggi provvedimento, in sostituzione degli atti amministrativi di adeguamento del canone disciplinati dallo stesso legislatore provinciale - Asserita lesione del diritto dei concessionari di impugnare l'aumento del canone dinanzi al giudice ordinario o amministrativo - Insussistenza - Non ascrivibiltà delle disposizioni censurate alla categoria delle leggi provvedimento - Disposizioni espressione della potestà normativa riconosciuta alla Provincia dalla normativa di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'arbitrarietà delle norme, ed agli artt. 97, 24 e 113, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Le norme provinciali censurate, infatti, non sono riconducibili alla categoria delle leggi provvedimento ma sono espressione della potestà normativa riconosciuta alla Provincia dal comma 16 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 463 del 1999. Il potere di determinazione dei canoni di concessione, inoltre, è stato esercitato dalla Provincia nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e la modalità di quantificazione del canone costituisce atto di esercizio di potestà normativa, da tenere distinto dal provvedimento amministrativo di adeguamento biennale del canone in base al costo della vita. Infine, anche sul piano soggettivo, la platea dei destinatari è indeterminata, essendo la disciplina provinciale rivolta a qualunque concessionario che utilizza l'acqua per impieghi di natura idroelettrica nell'ambito territoriale di riferimento.
- Sulle leggi provvedimento, v. le sentenze nn. 275/2013, 154/2013, 85/2013, 20/2012, 270/2010, 429/2009, 137/2009, 94/2009, 241/2008, 267/2007, 429/2002, 2/1997 e 143/1989.