Sentenza 64/2014 (ECLI:IT:COST:2014:64)
Massima numero 37816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
26/03/2014; Decisione del
26/03/2014
Deposito del 01/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita irragionevolezza della scelta di ancorare l'aumento del canone soltanto alla quantità di acqua di cui si consente l'utilizzazione, prescindendo da altri valori o elementi, inducendo così la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento e ad alto impatto ambientale - Insussistenza - Intervento coerente con l'indirizzo politico-economico seguito dal legislatore provinciale - Non fondatezza della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita irragionevolezza della scelta di ancorare l'aumento del canone soltanto alla quantità di acqua di cui si consente l'utilizzazione, prescindendo da altri valori o elementi, inducendo così la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento e ad alto impatto ambientale - Insussistenza - Intervento coerente con l'indirizzo politico-economico seguito dal legislatore provinciale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata riferimento all'art. 3 Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Non rileva l'asserito effetto che la normativa censurata comporterebbe, cioè quello di incentivare la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento che risultano di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova generazione. La disposizione impugnata, infatti, mira esclusivamente ad assicurare, sulla base della linea di indirizzo politico-economico seguita dal legislatore provinciale, l'adeguatezza del corrispettivo dovuto per il prelievo della risorsa da parte del concessionario in relazione alla distrazione della risorsa idrica dall'uso della collettività, dovendosi escludere che la ragionevolezza dei criteri dettati per la misurazione dei canoni possa essere ancorata alla valutazione di altri elementi, quali il diverso impatto ambientale o il diverso rendimento degli impianti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata riferimento all'art. 3 Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Non rileva l'asserito effetto che la normativa censurata comporterebbe, cioè quello di incentivare la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento che risultano di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova generazione. La disposizione impugnata, infatti, mira esclusivamente ad assicurare, sulla base della linea di indirizzo politico-economico seguita dal legislatore provinciale, l'adeguatezza del corrispettivo dovuto per il prelievo della risorsa da parte del concessionario in relazione alla distrazione della risorsa idrica dall'uso della collettività, dovendosi escludere che la ragionevolezza dei criteri dettati per la misurazione dei canoni possa essere ancorata alla valutazione di altri elementi, quali il diverso impatto ambientale o il diverso rendimento degli impianti.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
08/04/2004
n. 1
art. 29
co.
legge provincia Bolzano
29/08/2000
n. 13
art. 3
co. 1
legge provincia Bolzano
29/08/2000
n. 13
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte