Sentenza 64/2014 (ECLI:IT:COST:2014:64)
Massima numero 37817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
26/03/2014; Decisione del
26/03/2014
Deposito del 01/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Lamentati effetti distorsivi sul mercato dell'energia elettrica, per le indebite differenziazioni tra operatori pubblici e privati nel territorio provinciale - Asserito contrasto con i principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - Insussistenza - Determinazione del canone secondo criteri oggettivi, rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune - Non fondatezza della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Lamentati effetti distorsivi sul mercato dell'energia elettrica, per le indebite differenziazioni tra operatori pubblici e privati nel territorio provinciale - Asserito contrasto con i principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - Insussistenza - Determinazione del canone secondo criteri oggettivi, rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost., ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Le lamentate differenze di trattamento, infatti, trovano ampia giustificazione nell'esercizio del potere determinativo con cui la Provincia, senza violare i principi fondamentali della legislazione statale, ha adottato i criteri per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche operanti nel proprio territorio, criteri che prescindono dalle caratteristiche dei destinatari ed hanno natura oggettiva, essendo rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost., ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Le lamentate differenze di trattamento, infatti, trovano ampia giustificazione nell'esercizio del potere determinativo con cui la Provincia, senza violare i principi fondamentali della legislazione statale, ha adottato i criteri per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche operanti nel proprio territorio, criteri che prescindono dalle caratteristiche dei destinatari ed hanno natura oggettiva, essendo rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
08/04/2004
n. 1
art. 29
co.
legge provincia Bolzano
29/08/2000
n. 13
art. 3
co. 1
legge provincia Bolzano
29/08/2000
n. 13
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte