Sentenza 64/2014 (ECLI:IT:COST:2014:64)
Massima numero 37819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  26/03/2014;  Decisione del  26/03/2014
Deposito del 01/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37812  37813  37814  37815  37816  37817  37818  37820


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita violazione della normativa di attuazione statutaria che ha espressamente attribuito il potere di svolgere attività nel settore elettrico agli enti locali, senza ricomprendervi le Province autonome - Asserita manifesta irragionevolezza ed eccesso di potere - Insussistenza - Erronea interpretazione della normativa di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 5, 9 e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 1 e 1-bis delle relative norme di attuazione e in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell'eccesso di potere legislativo - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. La ricostruzione del Tribunale rimettente, infatti, omette di considerare che l'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, nello stabilire che gli enti locali hanno facoltà di esercitare le attività elettriche nelle forme previste, fa salvo quanto disposto, tra l'altro, dall'art. 1-bis che disciplina le competenze della Provincia in materia di canoni di concessione. Non può essere condiviso, inoltre, neppure il riferimento all'art. 13 dello statuto speciale - che riconosce alle Province autonome una cospicua quota di energia prodotta dai concessionari di grandi derivazioni nella forma del sovra canone - in ragione della diversa natura degli istituti posti a confronto dal giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  08/04/2004  n. 1  art. 29  co. 

legge provincia Bolzano  29/08/2000  n. 13  art. 3  co. 1

legge provincia Bolzano  29/08/2000  n. 13  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 235  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 235  art. 1  bis