Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita irragionevole disparità di trattamento in danno degli enti locali concessionari che non possono delocalizzare - Asserita irragionevole disparità di trattamento a favore di coloro che operano fuori dal territorio provinciale - - Insussistenza - Determinazione del canone secondo criteri oggettivi prescindenti dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni, e rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, ed agli artt. 3, 41 e 120 Cost - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti, il legislatore provinciale, nell'esercizio della potestà normativa concorrente, è intervenuto dettando le modalità di determinazione del canone in sintonia con il principio di corrispettività e a prescindere dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni. Le presunte differenze di trattamento a discapito degli operatori territoriali trovano il loro fondamento nel carattere oggettivo dei criteri dettati per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, i quali conducono alla quantificazione del canone concessorio non solo in relazione all'entità della fruizione della risorsa, ma anche per risarcire la collettività locale per la devoluzione utilitaristica di un bene comune.