Sentenza 65/2014 (ECLI:IT:COST:2014:65)
Massima numero 37821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  26/03/2014;  Decisione del  26/03/2014
Deposito del 01/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37822


Titolo
Procedimento civile - Procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati - Previsione che il Tribunale decide in composizione collegiale, anziché monocratica, e che resta esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario - Asserito contrasto con i criteri direttivi della legge delega n. 69 del 2009 e con il principio generale di monocraticità del giudizio di primo grado - Insussistenza - Disposizione che conferma i criteri che erano già propri del previgente modello processuale, in applicazione del principio direttivo secondo cui restano fermi i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario. La riserva di collegialità si conforma al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a), della legge delega n. 69 del 2009 che ha imposto al Governo il rispetto dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante fissati dalla legislazione vigente. Infatti, considerato che l'art. 50-bis cod. proc. civ. affida al tribunale in composizione collegiale i procedimenti in camera di consiglio e l'art. 29 della legge n. 794 del 1942 prevedeva espressamente lo svolgimento camerale delle controversie sulla liquidazione degli onorari forensi, il previgente modello processuale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, era imperniato sulla collegialità del giudicante, semplicemente ribadita dal legislatore delegato in ossequio al citato criterio direttivo. L'inconvertibilità del rito sommario in quello ordinario è, invece, conforme all'art. 54, comma 4, lett. b), n. 2, della legge delega che esclude la possibilità della conversione per i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa. Del resto, lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso; e la riforma del 2011 ha stabilito il divieto di conversione per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, perseguendo così finalità di riduzione e semplificazione dei riti civili.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 3  co. 1

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 14  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  18/06/2009  n. 69  art. 54    co. 4  lett. a)