Sentenza 65/2014 (ECLI:IT:COST:2014:65)
Massima numero 37822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  26/03/2014;  Decisione del  26/03/2014
Deposito del 01/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37821


Titolo
Procedimento civile - Procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati - Previsione che il Tribunale decide in composizione collegiale, anziché monocratica, e che resta esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario - Asserita irragionevolezza - Asserito contrasto con l'esigenza di efficienza ed economia nell'impiego delle risorse dell'amministrazione della giustizia - Insussistenza - Materia rimessa alle insindacabili valutazioni discrezionali del legislatore - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dall'art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942, riservando così al collegio, anziché al giudice monocratico, la trattazione e la decisione delle controversie in materia di liquidazione di onorari forensi. Infatti, il principio di cui all'art. 97 Cost. si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. Inoltre, le molteplici peculiarità che connotano il rito previsto per le controversie in esame (riserva di collegialità, criteri di determinazione della competenza, regime delle impugnazioni, possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello e di partecipare personalmente al procedimento, senza l'assistenza di un difensore) impediscono una valutazione comparativa con i procedimenti relativi alle controversie sulla sussistenza del credito del professionista, trattati dal giudice monocratico nelle forme del rito ordinario di cognizione. Invero, in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi - che ben può costituire una delle modalità attraverso le quali disciplinare in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario - può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.

- Per l'affermazione che «il principio di cui all'art. 97 Cost. si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione», v., ex multis, le citate sentenze nn. 272/2008, 287/2007 e 44/2006.

- Per l'affermazione che «nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore con il limite della non manifesta irragionevolezza», v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2013, 304/2012 e ordinanza n. 141/2011.

Atti oggetto del giudizio

legge  18/06/2009  n. 69  art. 54  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte