Processo penale - Prova testimoniale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Divieto di assunzione come testimoni dei giudici che hanno composto il collegio nell'ambito del processo in cui hanno svolto le loro funzioni, anche nell'ipotesi in cui la prova testimoniale sia unicamente finalizzata all'accertamento di un errore materiale - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza - Asserita violazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., dell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni coloro che, nel medesimo procedimento, hanno svolto la funzione di giudice - in particolare, quali componenti di un collegio - neppure nel caso in cui la prova testimoniale sia finalizzata esclusivamente ad accertare l'esistenza di un errore materiale nella redazione del verbale che documenta gli atti ai quali hanno partecipato. Il richiamo all'art. 97 Cost. è inconferente, giacché, per costante giurisprudenza, il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale si riferisce la norma processuale censurata. Non sussiste, inoltre, la violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto la regressione del procedimento quale conseguenza della dichiarazione di nullità della sentenza appellata costituisce un inconveniente di fatto, legato alle particolari modalità di svolgimento del giudizio a quo, e non un effetto collegato alla struttura della norma censurata. Infondata, infine, è anche la censura proposta per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché, come già rimarcato dalla Corte, la norma censurata delinea nei confronti del giudice - oltre che del pubblico ministero e dei loro ausiliari - uno status di vera e propria incapacità a testimoniare, pienamente giustificato in ragione dell'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo dei predetti soggetti e quello di testimone, considerato in particolare che, quando i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, essi verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente incompatibile con le posizioni processuali di assoluta terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e distacco del pubblico ministero dai fatti di causa. Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso di specie essendo del tutto ragionevole che la dimostrazione di un errore materiale, desumibile aliunde, riguardo all'indicazione di taluno dei componenti del collegio giudicante non possa essere offerta, nel medesimo processo, tramite la testimonianza dei diretti interessati.
- Nel senso della non riferibilità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 10/2013; ordinanze nn. 243/2013 e 84/2011.
- Sulla irrilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli inconvenienti di fatto non direttamente riconducibili all'applicazione della norma denunciata, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 230/2010; ordinanze nn. 112/2013 e 270/2012.
- Sulla ratio della incompatibilità prevista dall'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., v. la citata sentenza n. 215/1997.