Previdenza - Retroattività della legge - Diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche - Previsione che i termini di decadenza triennale e di prescrizione quinquennale, introdotti dal comma 1, lettera d) dell'articolo impugnato, siano retroattivamente applicabili "anche ai giudizi pendenti in primo grado", in luogo del termine ordinario decennale - Lesione del "principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico" - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., l'art. 38, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), nella parte in cui prevede che i termini di decadenza e prescrizione, fissati dal precedente comma 1, lett. d), relativamente al diritto ad accessori o a ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. La disposizione de qua - stabilendo che, in assenza di un'intervenuta decisione di primo grado, il diritto a prestazioni previdenziali accessorie o a ratei arretrati si estingua ove la domanda non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza (decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) od in quello quinquennale di prescrizione - vulnera il principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico. Infatti, anteriormente al censurato intervento legislativo, il titolare del diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute confidava, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, sul fatto che il diritto stesso fosse soggetto unicamente all'ordinaria prescrizione decennale. (Resta assorbito il dedotto profilo di violazione del principio di uguaglianza).
- Per l'insegnamento secondo cui «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi, in entrambi i casi, di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e "non contrasti con altri valori o interessi costituzionalmente protetti"», v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 257/2011, 74/2008 e 234/2007.
- Per l'affermazione che l'efficacia retroattiva della legge trova «un limite nel "principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico", il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva», v., per tutte, le citate sentenze nn. 170/2013, 103/2013, 271/2011, 71/2011, 236/2009 e 206/2009.
- Sull'applicabilità del principio dell'affidamento anche in materia processuale e sulla circostanza che esso risulti violato a fronte di soluzioni interpretative, o comunque retroattive, adottate dal legislatore rispetto a quelle affermatesi nella prassi, v. le citate sentenze nn. 525/2000 e 111/1998.
- Sull'esclusione di applicazioni retroattive dell'istituto della decadenza, poiché non può «logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto [...] per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto [...] debba essere esercitato», v. la citata sentenza n. 191/2005.