Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Gestione semplificata dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri - Cessazione della qualifica di rifiuto per effetto della apposita comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai Comuni in cui si trovano il sito di scavo e quello di destinazione, prima del trasporto fuori dal cantiere - Deroga alla disciplina dettata dal legislatore statale nella materia della tutela dell'ambiente di sua esclusiva competenza - Illegittimità costituzionale parziale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma. lett. s), Cost., l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4, che ha inserito l'art. 85-ter nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., limitatamente alle lett. d) ed e) del suo comma 2, nella parte in cui si stabilisce che a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto sia sufficiente la mera comunicazione - eseguita dal titolare dell'autorizzazione prima del trasporto all'esterno del cantiere - in ordine alla compatibilità ambientale ed alla rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato. Le disposizioni censurate attengono, infatti, al trattamento dei residui di produzione, non riferibile a nessuna competenza propriamente regionale o provinciale, né statutaria, né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ma si colloca, viceversa, nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma, lett. s), del citato art. 117 Cost. In particolare, l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo in capo alle Regioni e Province autonome e, a sua volta, l'art. 184-bis del Codice dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti «prevede che ben possano essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti». Ma anche all'adozione di tali criteri può provvedere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, solo un decreto ministeriale, senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale. La disciplina statale dei rifiuti, pertanto, costituisce anche in attuazione degli obblighi comunitari, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale che si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che Regioni e Province autonome possono dettare in altre materie di loro competenza.
- Sulla collocazione del trattamento dei residui di produzione nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", v. le citate sentenze nn. 127/2010, 249/2009 e 61/2009.
- Sulla disciplina statale sui rifiuti quale standard di tutela uniforme in materia ambientale che si impone su tutto il territorio nazionale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 300/2013, 127/2010, 249/2009, 62/2008 e 378/2007.
- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale di analoga normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, dettata, al pari di quella impugnata, a fini della semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, avente, peraltro, carattere dichiaratamente suppletivo e temporaneo, v. la citata sentenza n. 300/2013.