Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Previsione che le disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa - Asserita lesione del'autonomia finanziaria delle autonomie speciali - Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Obbligo anche per le autonomie differenziate di rispettare i vincoli legislativi derivanti da principi di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e al Titolo VI dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - che, contenendo disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, prevedono che esse non si applichino in via diretta alla Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Infatti, poiché l'art. 6 impugnato stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale non risulta lesa, in quanto anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei suddetti principi. L'art. 79 dello statuto speciale riguarda il solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali.
- Sulla ravvisabilità nell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 di principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 221/2013 e 36/2013, 262/2012, 217/2012, 211/2012 e 139/2012.
- Sull'assoggettamento degli enti ad autonomia differenziata al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 139/2012.
- Sulla riferibilità dell'art. 79 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige al solo patto di stabilità interno, e sulla necessità che la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformino alle disposizioni statali, per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 221/2013.
- Sulla necessità che, in caso di giudizi promossi sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli intervengano e siano prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.
- Sull'irrilevanza della tempestività della ratifica del Consiglio provinciale e del relativo deposito, per i ricorsi promossi prima della sentenza 142/2012, in quanto sussistono gli estremi dell'errore scusabile, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012.
- Sulla possibilità per la Regione di riservare l'impugnazione di un decreto-legge a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 139/2012.