Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Previsione che le disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Previsione che l'obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa, non abbia applicazione per gli "enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché per le associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata assenza di un esplicito esonero degli enti e degli organismi strumentali facenti capo all'ordinamento provinciale - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria speciale - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 20, primo periodo, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11, e dell'art. 6, comma 21, secondo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 119 Cost., al Titolo VI dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, agli artt. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, e 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - che, contenendo previsioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, stabilisce che esse non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ed esclude dall'obbligo di versamento al bilancio dello Stato gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché le associazioni di cui all'art. 270 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, i citati commi 20 e 21 vanno intesi nel senso che le disposizioni dell'art. 6 non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.
- Sull'operatività delle disposizioni dell'art. 6 non in via diretta, ma quali disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali, v. la citata sentenza n. 139/2012.
- Sulla necessità che, in caso di giudizi promossi sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, ai sensi dell'art. 44, n. 5), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli intervengano e siano prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.
- Sull'irrilevanza della tempestività della ratifica del Consiglio provinciale e del relativo deposito, per i ricorsi promossi prima della sentenza 142/2012, in quanto sussistono gli estremi dell'errore scusabile, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012.
- Sulla possibilità per la Regione di riservare l'impugnazione di un decreto-legge a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 139/2012.