Ordinanza 74/2014 (ECLI:IT:COST:2014:74)
Massima numero 37834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  26/03/2014;  Decisione del  26/03/2014
Deposito del 02/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure cautelari - Delitti commessi «con il metodo mafioso» o al fine di agevolare «le attività delle associazioni» previste dall'art. 416-bis del codice penale, contestati a chi non faccia parte di associazioni di tipo mafioso - Applicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata salvezza anche dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. [come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 11 del 2009 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 38 del 2009)], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere per i delitti commessi «con il metodo mafioso» o al fine di agevolare «le attività delle associazioni» previste dall'art. 416-bis cod. pen., contestati a chi non faccia parte di associazioni di tipo mafioso. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 57 del 2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

- Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 315/2012.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 2  co. 1

legge  23/04/2009  n. 38  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte