Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato) - Ius superveniens che esclude dall'elenco dei reati per i quali l'esecuzione della condanna, anche a pena detentiva inferiore ai tre anni, non può essere sospesa, il delitto di furto aggravato da due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 cod. pen. - Spettanza al giudice rimettente della valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. [modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008], impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) pluriaggravato dalla ricorrenza di due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 cod. pen. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.l. n. 78 del 2013 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2013), il quale ha modificato la censurata disposizione, escludendo dall'elenco dei reati per i quali l'esecuzione della condanna, ancorché a pena detentiva inferiore ai tre anni, non può essere sospesa, il delitto di furto aggravato da due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 cod. pen. Conseguentemente, alla luce del mutato quadro normativo, spetta al giudice a quo la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.
- Sulla restituzione degli atti a seguito di ius superveniens che impone al giudice a quo una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 35/2013, 316/2012 e 296/2011.