Ordinanza 76/2014 (ECLI:IT:COST:2014:76)
Massima numero 37836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  26/03/2014;  Decisione del  26/03/2014
Deposito del 02/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge - Questione identica ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104 197, 111 e 117 Cost., nella parte in cui dispone l'ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal medesimo decreto. Infatti, identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate manifestamente inammissibili per la medesima ragione.

- Sulla manifesta inammissibilità di questioni identiche, per difetto di motivazione sulla rilevanza, si vedano le citate ordinanze nn. 261/2013, 217/2013 e 115/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 9  co. 3

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte