Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge - Questione identica ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104 197, 111 e 117 Cost., nella parte in cui dispone l'ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal medesimo decreto. Infatti, identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate manifestamente inammissibili per la medesima ragione.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni identiche, per difetto di motivazione sulla rilevanza, si vedano le citate ordinanze nn. 261/2013, 217/2013 e 115/2013.