Ordinanza 78/2014 (ECLI:IT:COST:2014:78)
Massima numero 37838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
26/03/2014; Decisione del
26/03/2014
Deposito del 02/04/2014; Pubblicazione in G. U. 09/04/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Sostegno alle Comunità di abruzzesi nel mondo e alle loro associazioni - Previsione che gli oneri per l'attuazione siano fronteggiati con le risorse iscritte sui capitoli di spesa 13.01.002-21625 e 13.02.001-22425 - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del giudizio.
Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Sostegno alle Comunità di abruzzesi nel mondo e alle loro associazioni - Previsione che gli oneri per l'attuazione siano fronteggiati con le risorse iscritte sui capitoli di spesa 13.01.002-21625 e 13.02.001-22425 - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, concernente il sostegno alle Comunità di Abruzzesi nel Mondo e alle loro associazioni, ed impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto prevedrebbe oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, concernente il sostegno alle Comunità di Abruzzesi nel Mondo e alle loro associazioni, ed impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto prevedrebbe oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/08/2012
n. 43
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23